2026, l’anno della Riforma della Corte dei Conti
Dal 22 gennaio è entrata in vigore la legge n. 1/2026, che interviene in merito alla responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e introduce l’obbligo di copertura assicurativa per dirigenti e funzionari pubblici.

Meno paura della firma,
confini più chiari per
la responsabilità erariale.
Negli ultimi anni, nel mondo della pubblica amministrazione, ogni atto è stato firmato dai vari dirigenti e funzionari con un certo timore, derivante dall’ombra di una futura contestazione per danno erariale da parte della Corte dei Conti. Con la nuova riforma della responsabilità erariale – che interviene sulla storica Legge 14 gennaio 1994, n. 20 – il legislatore prova a cambiare spartito: meno burocrazia difensiva, più chiarezza delle regole, maggiore equilibrio tra responsabilità e capacità decisionale.
Tradotto: firmare deve tornare ad essere un atto amministrativo, non un esercizio di meditazione trascendentale.
Gli interventi più rilevanti si concentrano su temi fondamentali come la tipizzazione del concetto di colpa grave, la quantificazione del danno erariale e l’introduzione dell’obbligo di polizza.
Tipizzazione della Colpa Grave
con la modifica apportata non è più un concetto elastico che si modella a posteriori ma ora è definito in modo puntuale e si configura quando vi è almeno una di queste condotte:
- violazione manifesta di norme chiare,
- travisamento evidente dei fatti,
- affermazioni smentite in modo incontrovertibile dagli atti.
A questo si aggiunge un’ulteriore precisazione secondo la quale, non è colpa grave l’errore commesso seguendo orientamenti giurisprudenziali prevalenti o pareri qualificati.
Ne deriva che chi agisce in modo ragionevole, documentato e coerente con l’interpretazione dominante non dovrebbe temere sanzioni per colpa grave.
Danno erariale: la valutazione del danno
Un altro elemento di grande rilievo è l’obbligo di esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile. Salvo che, nell’attività del dirigente o funzionario, ci sia stato dolo o arricchimento illecito:
- il danno imputabile non può superare il 30% del pregiudizio accertato,
- e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda annua ovvero del corrispettivo o indennità percepiti in regione dell’incarico espletato.
Inoltre, nella quantificazione si deve tener conto:
- dell’eventuale concorso dell’amministrazione,
- dei vantaggi comunque conseguiti dall’ente.
Questo introduce un principio di proporzionalità più marcato. Non si guarda solo all’errore, ma al contesto complessivo e per chi gestisce risorse pubbliche è un cambiamento importante: il rischio diventa più delimitato, quindi più prevedibile.
E quando un rischio diventa prevedibile, può essere analizzato in modo tecnico. Non emotivo.
Polizza obbligatoria: sì, ma forse non subito
Altro elemento importante, che segna un punto di svolta sul tema è l’introduzione per chiunque assuma incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche debba stipulare, prima dell’assunzione, una polizza assicurativa a copertura della colpa grave. L’obiettivo è chiaro: garantire il risarcimento del danno a prescindere dalle condizioni economiche personali del responsabile.
Tuttavia, il 17 febbraio in sede di commissione parlamentare Affari costituzionali e Bilancio della Camera è stato presentato un emendamento che prevede il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà, proprio per consentire alle parti coinvolte (Enti, Dipendenti e Compagnie) di adeguarsi con strumenti aderenti alle novità introdotte.
Perché tra dire “serve una polizza” e strutturare una copertura realmente coerente con il nuovo quadro normativo, la distanza non è esattamente quella tra due righe di Gazzetta Ufficiale.
Le polizze, attenzione ai dettagli.
Per il numero di elementi introdotti dalla novazione e per il loro carattere tecnico, non va sottovalutata l’analisi della copertura assicurativa da sottoscrivere e attivare. Sarà fondamentale approfondire e analizzare:
- massimale, coerente con funzioni e retribuzioni
- retroattività e ultrattività
- eventuali esclusioni specifiche
- coordinamento con eventuali coperture dell’ente
- franchigie e scoperti effettivi.
Senza un’adeguata e consapevole valutazione degli elementi riportati, si rischia di rispettare formalmente un obbligo ma sostanzialmente in modo inefficace.
Un po’ come comprare un ombrello e scoprire che è di quelli decorativi da cocktails.
Affidarsi a un consulente specializzato non è un vezzo. È una necessità tecnica. Perché qui non si tratta solo di “essere assicurati”. Si tratta di essere correttamente protetti rispetto a una responsabilità giuridicamente ridefinita.
In conclusione: il rischio non sparisce, si governa
La Legge 1/2026 non elimina la responsabilità erariale ma la rende più strutturata, più delimitata, più prevedibile introducendo un passaggio culturale molto chiaro:
la gestione del rischio patrimoniale personale non è più una questione privata e facoltativa. È parte integrante del ruolo pubblico.
Se l’obbligatorietà della polizza verrà effettivamente posticipata di un anno, quel tempo non dovrebbe essere vissuto come una pausa ma utilizzato per fare valutazioni sia tecnico-professionali che più ampie in ambito personale sui diversi strumenti che dirigenti e funzionari hanno a disposizione per tutelare il proprio patrimonio.
Perché il vero obiettivo non è evitare di firmare. È poter firmare con lucidità, competenza e tutela adeguata. La serenità amministrativa, oggi più che mai, non è un atto di fede è una scelta strategica per permettere al paese di non rallentare il suo sviluppo economico.












